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Cognome paterno, il figlio può opporsi: lo dice la Cassazione

Niente cognome paterno se il figlio si oppone

Il figlio – nato fuori dal matrimonio – può opporsi all’attribuzione del cognome paterno. Lo dice la Cassazione, che si è pronunciata nella sentenza n. 21349/2019 e che ha respinto la richiesta di un padre che aveva chiesto che il suo cognome venisse aggiunto a quello della madre alla figlia, oggi quindicenne, nata al di fuori delle nozze.

La sentenza della Cassazione

L’adolescente, infatti, si è opposta all’attribuzione del cognome del padre, riconoscendosi solo in quello della madre che la individuava dalla nascita. Il Giudice le ha dato ragione, ritenendo che, soprattutto in età come la sua, il cambiamento avrebbe potuto minare non solo l’inserimento in una rete di relazioni sociali, ma anche la propria cognizione identitaria.

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La scelta del Giudice, in questo come negli altri casi, deve tenere conto anche dell’ambiente e del contesto nel quale è cresciuto il figlio fino al momento del successivo riconoscimento,

non potendo essere condizionata dall’esigenza di equiparare il risultato a quello derivante dalle diverse regole, non richiamate dall’art. 262 c.c., che presiedono all’attribuzione del cognome al figlio nato nel matrimonio

(Cass. 12640/2015).

Il diritto al nome

Nella sentenza, in particolare, si sancisce anche il diritto al nome, che rappresenta uno dei diritti fondamentali della persona: se il figlio vuole conservare il cognome originario, diventato nel tempo segno distintivo della sua identità personale in una determinata comunità, può farlo.

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In questo caso, poi, a favorire la scelta della quindicenne anche il grave deterioramento dei rapporti col padre, che hanno portato il Giudice a ritenere illogica e immotivata la scelta dell’attribuzione del cognome paterno.

Già a Firenze, la Corte di Cassazione aveva rigettato la richiesta di un padre di dare il proprio cognome al figlio: anche in quel caso, si trattava di riconoscimento tardivo.